(massima n. 1)
L'assegno di mantenimento è fondato sulla persistenza di uno dei doveri matrimoniali e non ha - a differenza dell'assegno di divorzio - componenti compensative. Tuttavia, deve rilevarsi che l'accertamento del diritto ad esser mantenuti dall'altro coniuge a seguito di separazione non è scisso dalla valutazione che la solidarietà presuppone un rapporto paritario e di reciproca lealtà, incompatibile con comportamenti parassitari diretti a trarre ingiustificati vantaggi dal coniuge separato.