(massima n. 1)
L'anteriorità della crisi della coppia rispetto alla violazione degli obblighi matrimoniali, quale causa di esclusione del nesso causale, integra un'eccezione in senso lato, ed è pertanto rilevabile d'ufficio, purché siano allegati dalla parte a ciò interessata i fatti che suffragano tale situazione e i menzionati fatti risultino provati dal materiale probatorio acquisito al processo.