(massima n. 1)
In tema di violazione degli obblighi coniugali nascenti dal matrimonio ed in particolare in caso di inosservanza dell'obbligo di fedeltą da parte di uno dei coniugi, in assenza di prova in merito ad altre circostanze pregresse che possano aver determinato la crisi coniugale, il tradimento deve essere considerato come legittimo motivo per la pronuncia di addebito della separazione in capo al coniuge fedifrago.