Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 10614 del 20 aprile 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

Posto che l'assegno divorzile, nella sua funzione perequativa/compensativa, presuppone la prova rigorosa che lo squilibrio, al momento del divorzio, della situazione reddituale e patrimoniale tra i coniugi sia l'effetto del contributo alle esigenze familiari, con conseguente sacrificio, del coniuge richiedente, compete a quest'ultimo l'onere della prova, che può essere assolto con presunzioni, ma sempre muovendo da allegazioni fattuali, puntuali e specifiche degli indici rilevatori, quali l'età delle parti al momento del matrimonio, la durata non breve di questo, la presenza di figli, le scelte comuni di conduzione di vita familiare.

(massima n. 2)

Sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio, ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento. Tuttavia, tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, ex post divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa. Pertanto, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, l'assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale.

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