(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 11 della L. n. 633 del 1941, alle amministrazioni dello Stato spetta il diritto d'autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese; pertanto la realizzazione di un cd rom avente quale lo scopo quello di divulgare la attivitą svolta dall'amministrazione non conferisce al committente privato alcun diritto sulla realizzazione in futuro di ulteriori copie dell'opera, con conseguente obbligo per l'amministrazione di esperire a tal fine idonea procedura concorsuale tra i soggetti in grado di provvedere alla riproduzione dei contenuti del supporto informatico entrati nella propria piena disponibilitą giuridica in virtł dell'originario contratto d'opera.