(massima n. 2)
La valutazione, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice del merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, ai sensi dell'art. 116, secondo comma, c.p.c., con la conseguenza che l'esercizio negativo di tale potere non può essere censurato in sede di legittimità né per violazione di legge, né per vizio di motivazione non è in particolare configurabile un vizio di motivazione per il fatto che il giudice di secondo grado abbia esercitato il proprio potere discrezionale in modo diverso rispetto al giudice di primo grado, atteso che il contenuto e l'estinzione del potere di valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di secondo grado sono uguali a quelli del giudice di primo grado, onde il secondo giudice non è in alcun modo vincolato al diverso esercizio della discrezionalità da parte del primo giudice.