(massima n. 1)
Non configura il reato di truffa ma quello di cui all'art. 718 cod. pen., il gioco dei "tre campanelli" - e quelli similari delle "tre tavolette" o delle "tre carte" - in ragione del fatto che la condotta del soggetto che dirige il gioco non realizza alcun artificio o raggiro ma costituisce una caratteristica del gioco che rientra nell'ambito dei fatti notori, sempre che all'abilitą ed alla destrezza di chi esegue il gioco non si aggiunga anche una fraudolenta attivitą del medesimo.