(massima n. 1)
In tema di furto, sono compatibili e, dunque, possono concorrere tra loro, le aggravanti di cui all'art. 625, comma primo, n. 6, del fatto commesso su bagaglio del viaggiatore, e di cui all'art. 625, comma primo, n. 8-bis, e del fatto commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto, poiché la prima č diretta alla tutela dei beni trasportati, ritenuti maggiormente vulnerabili come quelli esposti alla pubblica fede, mentre la seconda č diretta a una maggior tutela degli utenti dei mezzi di pubblico trasporto, da ritenersi in una condizione oggettiva di minorata difesa.