(massima n. 1)
In tema di reati contro la persona, il delitto di omicidio commesso da chi abbia perpetrato atti persecutori nei confronti della stessa persona offesa assorbe, ai sensi dell'art. 84, comma primo, cod. pen., il delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen. solo nel caso in cui, in relazione al reato pił grave, sia stata contestata la circostanza aggravante di cui all'art. 576, comma primo, n. 5.1, cod. pen., e vi sia stato, in ragione di essa, un effettivo aumento della pena, non verificandosi, altrimenti, la duplicazione di sanzioni che la disciplina del reato complesso intende evitare.