(massima n. 1)
Non integra il reato di alterazione di stato, previsto dall'art. 567, comma secondo, cod.pen., la trascrizione in Italia di un atto di nascita legittimamente formato all'estero, non potendosi considerare ideologicamente falso il certificato conforme alla legislazione del paese di nascita del minore, neppure nel caso in cui la procreazione sia avvenuta con modalitą non consentite in Italia.