(massima n. 1)
Il delitto di alterazione di stato previsto dall'art. 567, comma secondo, cod. pen., richiede il dolo generico che consiste nella contemporanea presenza nell'agente della consapevolezza della falsità della dichiarazione, della volontà di effettuarla e della previsione dell'evento di attribuire al neonato uno stato civile diverso da quello che gli spetterebbe secondo natura, mentre l'intenzione di favorire il neonato mediante l'attribuzione di un genitore diverso da quello naturale può essere valutata solo per l'eventuale concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 1) cod. pen.