(massima n. 1)
Ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 567, comma secondo, cod. pen., č necessaria un'attivitā materiale di alterazione di stato che costituisca un "quid pluris" rispetto alla mera falsa dichiarazione, e si caratterizzi per l'idoneitā a creare una falsa attestazione, con attribuzione al figlio di una diversa discendenza, in conseguenza dell'indicazione di un genitore diverso da quello naturale.