(massima n. 1)
Configura il reato di "alterazione di stato" (art. 567 cod. pen.) e non quello previsto dall'art. 71 legge n. 184 del 1983, la condotta di chi riceve un minore "uti filius" attraverso il falso riconoscimento della paternitą naturale, sia pure verso il pagamento di una somma di denaro o di altra utilitą, in quanto tale ultima ipotesi delittuosa sanziona la condotta di "cedere" in affidamento il minore e non invece quella di riceverlo, laddove la previsione di cui al quinto comma dell'art. 71 legge cit., che estende la sanzione a chi "riceve" il minore in illecito affidamento con carattere di definitivitą, riguarda, l'attivitą di fatto preordinata ad una futura adozione.