(massima n. 1)
Sussiste rapporto di specialitą reciproca tra il delitto di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, di cui all'art. 516 cod. pen., finalizzato a preservare da comportamenti frodatori sia la vendita che la messa in vendita delle sole sostanze alimentari, e quello di frode nell'esercizio del commercio, di cui all'art. 515 cod. pen., volto a tutelare dalle frodi la sola vendita di tutte le cose mobili, sicché deve essere escluso l'assorbimento del primo nel secondo.