(massima n. 1)
Integra il delitto di cui all'art. 495 cod. pen. la condotta dell'indagato che, in sede di dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria, fornisca false generalitą, non potendo trovare applicazione la scriminante dell'esercizio di una facoltą legittima perchč, pur essendo l'indagato titolare del diritto al silenzio e della facoltą di mentire, egli ha comunque l'obbligo di fornire le proprie generalitą secondo veritą.