(massima n. 1)
Il delitto di falsa attestazione del privato di cui all'art. 483 cod. pen., ove la falsa dichiarazione sia prevista "ex se" come reato, può concorrere con quello di falsità per induzione in errore del pubblico ufficiale nella redazione dell'atto cui l'attestazione inerisca di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen., stante il rapporto di causa effetto tra il fatto attestato dal privato - quale presupposto dell'emanazione dell'atto del pubblico ufficiale - e il contenuto dispositivo di quest'ultimo, a condizione che la dichiarazione non veridica del privato concerna fatti dei quali l'atto del pubblico ufficiale è destinato a provare la verità.