(massima n. 1)
Il reato di avvelenamento di acque o sostanze destinate all'alimentazione, quale fattispecie di pericolo presunto caratterizzata da un necessario evento di "avvelenamento", č reato istantaneo con effetti permanenti che, a differenza di quello di cui all'art. 434, comma secondo, cod. pen., si perfeziona nel momento in cui si realizza l'inquinamento della falda, con la conseguenza che č da tale momento, anche se successivo alla cessazione della condotta inquinante, che decorre il termine di prescrizione del reato.