(massima n. 1)
La condotta di avvelenamento di acque o sostanze destinate all'alimentazione di cui all'art. 439 cod. pen., a differenza di quella di corrompimento di cui all'art. 440 cod. pen., ha connaturato in sé un intrinseco coefficiente di offensivitą, caratterizzandosi per l'immissione di sostanze estranee di natura e in quantitą tale che, seppur senza avere necessariamente una potenzialitą letale, producono ordinariamente, in caso di assunzione, effetti tossici secondo un meccanismo di regolaritą causale che desta un notevole allarme sanitario da valutarsi anche in relazione alla tipologia delle possibili malattie conseguenti.