(massima n. 1)
Il reato di rifiuto di atti di ufficio previsto dal primo comma dell'art. 328 cod. pen., che si realizzi in forma implicita per il protrarsi dell'inerzia omissiva, si consuma sin dal momento iniziale in cui si manifesta il ritardo non pił giustificabile dell'atto dovuto ma, finché perdura l'interesse al compimento dell'atto stesso, continua la permanenza, che si interrompe solo nel momento in cui la situazione antigiuridica viene meno per fatto volontario dell'obbligato o per altra causa.