(massima n. 1)
In tema di abuso di ufficio, la violazione dell'obbligo di astensione da parte del pubblico ministero non integra di per sé il requisito del danno ingiusto, in quanto il difetto di imparzialitą assume rilevanza solo a condizione che si traduca in accuse pretestuose e palesemente insussistenti, nonché in iniziative del tutto prive di fondamento, strumentali rispetto al perseguimento di finalitą persecutorie o, comunque, improntate ad un iniquo esercizio dei poteri processuali.