(massima n. 1)
E' configurabile il delitto di abuso di ufficio di cui all'art. 323 cod. pen., come modificato dal d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, non solo quando la violazione di una specifica regola di condotta č connessa all'esercizio di un potere previsto giā in origine come vincolato dal legislatore, ma anche nei casi in cui l'inosservanza della regola di condotta sia collegata allo svolgimento di un potere che, astrattamente previsto come discrezionale, sia divenuto in concreto vincolato per le scelte fatte dal pubblico agente prima dell'adozione dell'atto in cui si sostanzia l'abuso di ufficio.