(massima n. 1)
In tema di abuso d'ufficio, la modifica introdotta con l'art. 23 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 ha ristretto l'ambito applicativo dell'art. 323 cod. pen., determinando una parziale "abolitio criminis" in relazione alle condotte commesse prima dell'entrata in vigore della riforma, realizzate mediante violazione di norme regolamentari o di norme di legge generali e astratte, dalle quali non siano ricavabili regole di condotta specifiche ed espresse o che lascino residuare margini di discrezionalitą.