(massima n. 1)
In tema di societā a responsabilitā limitata, la deliberazione dell'assemblea assunta senza la convocazione di uno dei soci č da ritenersi nulla, poiché il disposto dell'art. 2479 ter, comma 3, c.c., nella parte in cui considera le decisioni prese "in assenza assoluta di informazioni" non si riferisce soltanto alla mancanza di informazioni sugli argomenti da trattare ma anche alla mancanza di informazioni sull'avvio del procedimento deliberativo.