(massima n. 2)
Le dichiarazioni di un testimone (anche se si tratti della persona offesa), per essere positivamente utilizzate dal giudice, devono risultare credibili, oltreché avere ad oggetto fatti di diretta cognizione e specificamente indicati, con la conseguenza che, contrariamente ad altre fonti di conoscenza, come le dichiarazioni rese da coimputati o da imputati in reati connessi, esse non necessitano di riscontri esterni, funzionali soltanto al vaglio di credibilità del testimone. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per addestramento personale ad attività finalizzate al terrorismo islamico sul fondamento delle decisive dichiarazioni di un compagno di cella del predetto, che aveva riferito della sua radicalizzazione e delle sue esortazioni ad andare a combattere per la causa "jihadista", omettendo di preliminarmente esaminare la questione della credibilità soggettiva del testimone nonostante che questi, prima dell'arresto dell'imputato, avesse rinnegato l'Islam per abbracciare la fede cristiana). (Annulla con rinvio, Corte Assise Appello Catanzaro, 27/09/2018)