(massima n. 1)
Dall'abbandono da parte del locatore, per inattivitā o rinuncia, di un giudizio di rilascio nei confronti del conduttore, ancorché possa derivarne l'estinzione del processo (ma non dell'azione ai sensi del primo comma dell'art. 310 c.p.c.), non č desumibile in modo univoco la tacita volontā di rinnovare il contratto.