(massima n. 1)
La volontà espressa dal locatore di non rinnovare il contratto di locazione alla scadenza comporta l'esaurimento dell'efficacia del contratto alla predetta data, che può essere superato soltanto mediante la manifestazione di una concorde volontà contraria rivolta alla costituzione di un nuovo rapporto, con l'ulteriore conseguenza che in caso di mancata dichiarazione di volontà da parte del locatore non può trovare applicazione la rinnovazione tacita prevista dall'art. 1597 c.c., per il caso in cui dopo la scadenza il conduttore sia rimasto nel godimento dell'immobile per un apprezzabile periodo di tempo.