(massima n. 1)
In materia di locazioni, l'art. 1597 c.c. Stabilisce che nell'ipotesi di rinnovazione tacita del contratto di locazione la nuova locazione č regolata dalle stesse condizioni della precedente, ma la sua durata č quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato, a tale stregua contemplando un rinvio all'art. 1574, c.c., recante elencazione delle diverse attivitā cui i locali possono essere adibiti che, essendo esso volto a regolare la durata di ogni specie di locazione, riveste necessariamente carattere non tassativo bensė meramente esemplificativo, ricomprendendo pertanto, al primo comma n. 1, anche la durata delle locazioni di locali adibiti a deposito.