(massima n. 1)
Lo scioglimento di una societą di persone (nella specie, una societą in accomandita semplice) non determina la cessazione della responsabilitą illimitata dei soci illimitatamente responsabili, pur quando non siano nominati liquidatori, e non esclude, pertanto, che siano dichiarati personalmente falliti per effetto del fallimento della societą.