(massima n. 1)
In tema di liquidazione della quota del socio receduto da societā di persone, l'art. 2289, comma 3, c.c., nel porre a favore ed a carico di detto socio, rispettivamente, gli utili e le perdite inerenti ad "operazioni in corso" alla data del recesso, si riferisce alle sopravvenienze attive e passive che trovino la loro fonte in situazioni giā esistenti a quella data. Esso, pertanto, non č applicabile alla situazione di fatto rappresentata dall'occupazione di un terreno di proprietā della societā da parte di una porzione di fabbricato appartenente ai soci di essa, situazione che solo astrattamente č idonea a far sorgere un credito indennitario in capo all'ente, ma che non costituisce all'attualitā una componente attiva.