(massima n. 1)
In tema di societā di persone, nell'ambito del giudizio pendente fra i due unici soci, la decisione sulla ricorrenza di una causa di esclusione dell'uno č pregiudiziale rispetto a quella sull'avvenuto scioglimento della societā, considerato che l'eventuale pronuncia di esclusione, di natura costitutiva, spiega effetto dal passaggio in giudicato e che da tale momento il socio superstite ha sei mesi per ricostituire la pluralitā dei soci, cosė evitandone appunto lo scioglimento.