(massima n. 1)
In tema di lavoro prestato all'estero, il diritto all'indennitą di fine rapporto non nasce con la cessazione del rapporto di lavoro, ma costituisce un diritto che si concretizza quantitativamente anno per anno in modo progressivo, secondo il meccanismo di determinazione previsto dall'art. 2120 c.c., cosģ come modificato dall'art. 1 della l. n. 297 del 1982; ne consegue che, in tema di imposte sui redditi, il trattamento di fine rapporto relativo ad annualitą di retribuzione corrisposte per lavoro prestato all'estero deve beneficiare dello stesso regime fiscale di non assoggettamento ad IRPEF previsto dall'art. 3, comma 3, TUIR, per i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero.