(massima n. 1)
Il termine prescrizionale di un anno, di cui all'art. 2955, primo comma, n. 2, cod. civ., si applica ai soli crediti del lavoratore riferiti al corrispettivo della prestazione lavorativa, che sia pagato per periodi non superiori ad un mese, con la conseguenza che č escluso, dall'ambito di applicazione della prescrizione presuntiva, il credito del lavoratore relativo alla ripetizione di una sanzione pecuniaria inefficace.