(massima n. 1)
La legge che modifica il termine di prescrizione di un diritto, in assenza di apposita disciplina transitoria, č applicabile anche ai diritti gią sorti al momento della sua entrata in vigore (e non ancora estinti) ove preveda un termine pił lungo del precedente e non anche se ne introduca uno pił breve, tenuto conto che il principio di irretroattivitą non osta all'applicazione della legge sopravvenuta ai rapporti sorti anteriormente che non abbiano ancora esaurito i loro effetti, ma soltanto all'elisione degli effetti gią verificatisi o in corso di verificazione.