(massima n. 1)
In caso di annullamento con rinvio limitato alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, non č preclusa al giudice del rinvio, cui sia devoluta la relativa richiesta, la possibilitā di dichiarare la non punibilitā del fatto a norma dell'art. 131-bis cod. pen. quando l'introduzione dell'istituto sia successiva al giudizio rescindente, non essendosi sul punto formato alcun giudicato.