(massima n. 1)
L'accoglimento dell'azione revocatoria, ai sensi degli artt. 2901 e 2902 c.c., non comporta l'invaliditā dell'atto di disposizione sui beni e il rientro di questi nel patrimonio del debitore alienante, bensė l'inefficacia dell'atto soltanto nei confronti del creditore che agisce per ottenerla; pertanto, l'acquisto del bene da parte del terzo, avente causa dal debitore alienante che ha subėto l'azione revocatoria, in quanto pur sempre valido ed efficace, giustifica la perdurante conservazione, da parte del dante causa, del prezzo conseguito in seguito al trasferimento, atteso il carattere meramente ipotetico, futuro ed eventuale del fruttuoso esercizio dell'azione esecutiva da parte del creditore che abbia vittoriosamente esperito l'azione revocatoria, da cui dipende la legittimazione del terzo acquirente ad agire in restituzione.