(massima n. 1)
In tema di azione revocatoria, quando l'atto di disposizione č anteriore al sorgere del credito, ad integrare l'"animus nocendi" richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c. č sufficiente il mero dolo generico e, cioč, la mera previsione, da parte del debitore, del pregiudizio arrecato ai creditori, non essendo invece necessaria la ricorrenza del dolo specifico, vale a dire la consapevole volontā di pregiudicare le ragioni creditorie.