(massima n. 1)
Il curatore del fallimento della societā di persone č legittimato ad esperire l'azione revocatoria contro gli atti di disposizione del socio illimitatamente responsabile fallito, atteso che, nonostante la massa del fallimento della societā sia distinta da quella del socio, l'accrescimento del patrimonio di quest'ultimo in conseguenza dell'accoglimento dell'azione produce risultati positivi anche a favore dei creditori della societā, il cui credito si intende dichiarato per intero nel fallimento del socio ed č, pertanto, indifferente che il curatore promuova l'azione spendendo il nome del solo fallimento sociale o, viceversa, del solo fallimento del socio, posto che, in un caso o nell'altro, il passaggio in giudicato della sentenza emessa nel relativo giudizio fa stato nei confronti dei creditori di entrambe le masse.