(massima n. 1)
Il principio di vicinanza della prova non deroga alla regola di cui all'art. 2697 c.c. (che impone all'attore di provare i fatti costitutivi del proprio diritto e al convenuto la prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte) ma opera allorquando le disposizioni attributive delle situazioni attive non offrono indicazioni univoche per distinguere le suddette due categorie di fatti, fungendo da criterio ermeneutico alla cui stregua i primi vanno identificati in quelli pił prossimi all'attore e dunque nella sua disponibilitą, mentre gli altri in quelli meno prossimi e quindi pił facilmente suffragabili dal convenuto, di modo che la vicinanza riguarda la possibilitą di conoscere in via diretta o indiretta il fatto, e non gią la possibilitą concreta di acquisire la relativa prova.