(massima n. 1)
La responsabilità del genitore per il danno cagionato dal fatto illecito del figlio minore non emancipato, a norma dell'art 2048 c.c., è subordinata al requisito della coabitazione, perché solo la convivenza può consentire l'adozione di quelle attività di sorveglianza e di educazione, il cui mancato assolvimento giustifica la responsabilità medesima.