(massima n. 1)
Il danno conseguente alla lesione dell'integritā psicologica della persona č risarcibile come danno morale, se si mantiene nei termini della mera compromissione dell'equilibrio emotivo-affettivo del soggetto, e come danno biologico nel caso di degenerazione patologica, suscettibile di accertamento medico-legale, idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attivitā quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, ferma restando la possibilitā, per quest'ultimo, di dimostrare l'effettiva compresenza nel caso concreto delle due voci di pregiudizio.