(massima n. 1)
La responsabilitą extracontrattuale della P.A., ai sensi dell'art. 2043 c.c., presuppone che il giudice accerti, in concreto e in ordine successivo: a) la presenza di un evento dannoso; b) l'ingiustizia dello stesso; c) la riconducibilitą eziologica dell'evento dannoso ad una condotta (positiva od omissiva) della p.a.; d) l'imputabilitą dello stesso al dolo o alla colpa dell'amministrazione, senza che sia configurabile una colpa "in re ipsa", connessa al mero dato obiettivo dell'esecuzione volontaria di un provvedimento illegittimo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ravvisato la colpa dell'Inail nella mera adozione di una erronea certificazione dei benefici contributivi da esposizione ad amianto, senza procedere ad ulteriori accertamenti).