(massima n. 1)
Per il disposto dell'art. 1591 c.c. il conduttore in mora nella restituzione della cosa locata č tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto e a risarcirgli il maggiore danno. Quest'ultima obbligazione esclude che il conduttore debba pagare soltanto il canone legale con gli aumenti stabiliti dalle sopravvenute disposizioni di legge, la cui applicabilitā o meno al rapporto di locazione rimane un fatto irrilevante per la maggiore estensione del risarcimento.