(massima n. 1)
In materia di titoli di credito, il mero possessore di un assegno bancario che non risulti né prenditore né giratario dello stesso non è legittimato alla pretesa del credito ivi contenuto se non dimostrando l'esistenza del rapporto giuridico da cui deriva tale credito, né l'assegno può valere come promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., la quale richiede la certezza del destinatario del titolo, non desumibile dalla mera apposizione della firma del prenditore nella cd. "girata in bianco"; ne consegue che, al fine di fondare l'azione causale, il giratario che invochi la "girata in bianco" è tenuto a fornire la prova che il girante intese trasmettergli i diritti portati dall'assegno (cd. "intentio"), generalmente individuabile nella materiale "traditio" (o in altra modalità di trasmissione del titolo), purché questa sia coerente con la suddetta intenzione e non viziata.