(massima n. 1)
Dal curatore del fallimento non può provenire l'effetto dell'inversione della prova di cui all'art. 1988 c.c. ("la promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale"), in quanto il riconoscimento di un debito "deve pur sempre provenire da un soggetto legittimato sotto il profilo sostanziale a disporre del patrimonio sul quale incide l'obbligazione dichiarata, trattandosi di atto avente carattere negoziale". La dichiarazione rilasciata dal soggetto poi fallito non può comunque assumere, nell'ambito dei giudizi relativi allo stato passivo, l'efficacia della confessione stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c., posto che il curatore "rappresenta la massa dei creditori e non il fallito"; nè può essere messo in dubbio che il principio così espresso venga a valere anche per la figura del riconoscimento di debito e in relazione all'inversione dell'onere della prova disposta dalla norma dell'art. 1988 c.c.