(massima n. 1)
In riferimento al contratto di transazione, deve distinguersi la cosiddetta "transazione generale" dalla "transazione speciale": mediante la prima le parti in lite chiudono definitivamente ogni contestazione su tutti i loro pregressi rapporti, costituendo una nuova situazione, all'interno della quale non č necessario individuare una concessione in relazione ad ogni singola vicenda implicata nel contratto, potendo la concessione di ciascuna parte tradursi anche nel totale sacrificio di una sola posizione, relativa ad uno dei vari affari coinvolti nel compimento di interessi. Si ha, invece, transazione speciale quando l'accordo ha ad oggetto un affare determinato, essa produce l'effetto preclusivo della lite limitatamente al solo affare transatto.