(massima n. 1)
Il principio generale secondo cui la transazione - stipulata nel corso di una lite - non dedotta in giudizio è travolta dal giudicato è applicabile solo nel caso in cui essa abbia ad oggetto il diritto controverso, laddove, nell'ipotesi in cui le parti si siano limitate a concordare, rispettivamente, l'una la rinuncia agli atti del giudizio e l'altra la rinuncia alle spese già liquidate in proprio favore, la transazione è valida anche se stipulata anteriormente alla sentenza di condanna, trattandosi di un tipico "pactum de non petendo" (per le spese da liquidare) o "de non exequendo" (per le spese già liquidate). (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di gravame con il quale una delle parti lamentava di essere stata condannata, pur dopo la transazione, al pagamento in favore dell'altra delle spese del giudizio di appello, ritenendo che, poiché l'accordo transattivo restava valido e non travolto dal giudicato, la parte ricorrente non aveva giuridico interesse ex art. 100 c.p.c. a rimuovere detta pronuncia).