(massima n. 1)
In tema di responsabilitą del conduttore per il ritardato rilascio di immobile locato, il maggior danno di cui all'art. 1591 c.c. va provato in concreto dal locatore «secondo le regole ordinarie» (cosģ la sent. n. 482 del 2000 della Corte Cost.), rientrando quindi fra i mezzi di prova consentiti anche la prova per presunzioni, sempre che queste presentino i requisiti previsti dall'art. 2729, primo comma, c.c., e consentano di ritenere dimostrato il fatto ignoto, con l'ulteriore specificazione che le presunzioni sono da considerare gravi, precise e concordanti sia quando il fatto da provare segue a quelli noti in modo necessario, secondo logica, sia quando ne derivi nella normalitą dei casi, cioč secondo quanto in genere suole accadere.