(massima n. 1)
In tema di locazione di immobili urbani, ai fini della valutazione della concreta, effettiva possibilitą del locatore di locare a terzi, a condizioni pił favorevoli, l'immobile tardivamente restituitogli dal conduttore e, quindi, della sussistenza del maggior danno di cui all'art. 1591 c.c., non č consentito assumere come dato di comune esperienza che il conduttore č frequentemente inadempiente ed escludere, per tale ragione, la serietą della trattativa intercorsa con un aspirante conduttore.