(massima n. 1)
In tema di rapporto tra calunnia e diritto di difesa, l'esclusione di tale delitto dal novero di quelli rispetto ai quali si applica la causa di esclusione della colpevolezza di cui all'art. 384, comma primo, cod. pen. comporta che nessuno spazio di operativitą deve riconoscersi all'esercizio del diritto scriminante di difesa ex art. 51, comma primo, prima parte, cod. pen. - altrimenti incidendosi sull'antigiuridicitą della condotta - nei casi in cui l'imputato, lungi dal limitarsi a una generica negazione della fondatezza degli addebiti mossigli e/o della veridicitą degli elementi di accusa, si difenda accusando specificamente terzi, che sa essere innocenti, di aver commesso reati.