(massima n. 1)
In tema di responsabilità per fatti dannosi cagionati dall'atleta durante l'attività sportiva, ai fini dell'accertamento della responsabilità penale, non può farsi riferimento al criterio del rischio consentito e dell'agente modello, ma devono essere applicati i principi ordinari della colpevolezza nei reati caratterizzati dall'evento, che prevedono la verifica oggettiva del fatto dannoso, e dunque dell'azione e del nesso causale, nonchè la configurabilità del dolo o della colpa dell'agente.